Il Tar del Lazio
restituisce i tre punti al Cosenza
22.04 E’ stato accolto, quest’oggi,
dal Tar del Lazio sezione Terza TER, il ricorso del Cosenza Calcio
contro la decisone di penalizzare la società di tre punti
dalla classifica, duemila euro di multa e la squalifica di un anno
del suo Presidente Padre Fedele Bisceglia. In allegato pubblichiamo
la dichiarazione ufficiale integrale rilasciata dal Collegio difensivo:
STUDIO
LEGALE LUBRANO & Associati
COMUNICATO
UFFICIALE DEL COLLEGIO DIFENSIVO DEL COSENZA CALCIO 1914 SULL'ORDINANZA
DEL TARLAZIO N.2244/2005.
Il Collegio
difensivo della Società Cosenza calcio 1914 s.pa., costituito
dagli avvocati Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e prof. Filippo
Lubrano, esprime soddisfazione per l'ordinanza odierna n. 2244/2005,
con la quale il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla
Società contro le sanzioni disciplinari irrogate dalla F.I.G.C.
(3 punti di penalizzazione I anno di squalifica al legale rappresentante
e 2.000 euro di multa) per violazione del c.d. "vincolo di
giustizia", ovvero per avere presentato la Società ricorso
al T.A.R. Lazio per il riconoscimento del proprio titolo sportivo
di Serie C1.
A tale riguardo, l'avv.
Enrico Lubrano specifica quanto segue:
"L
'ordinanza del T.A.R.. ci ha dato pienamente ragione, riconoscendo
l’illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate
al Cosenza con i provvedimenti impugnati, poiché emanati
in applicazione di una normativa regolamentare federale (vincolo
di giustizia) i/legittima per violazione dell'art. 24 della Costituzione
e della legge n. 280/2003.
Adesso ci godiamo questa "Vittoria, che, per quanto piccola,
ha una portata storica e generale, in quanto, d'ora in poi, nessuna
società potrà più essere sanzionata disciplinarmente
per avere "osato" fare vale re il proprio diritto fondamentale
alla tutela giurisdizionale davanti alla giustizia statale.
La dedichiamo alla città di Cosenza ed a tutta la sua tifoseria,
con l’auspicio che essa torni numerosa allo stadio e faccia
sentire alla società ed alla squadra tutto il suo affetto
e la sua passione Con la speranza, nel frattempo, di riuscire a
vincere la battaglia giudiziale più importante: quella per
il riconoscimento del titolo sportivo di Serie C1, ingiustamente
sottratto da/la Federazione in applicazione di una normativa federale
(art.52 NOIF) illegittima, poiché lesiva degli interessi
economici dell'azienda società e degli interessi Sportivi
de/pubblico".
Milano-Roma-Cosenza,
22 aprile 2005
Avv.
Giuseppe Caratelli - Avv Enrico Lubrano - prof avv. Filippo Lubrano
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